Accessibilità e Legge 4/2004

Cos'è l'accessibilità

Per accessibilità si intende la capacità dei sistemi informatici, nelle forme e nei limiti consentiti dalle conoscenze tecnologiche, di erogare servizi e fornire informazioni fruibili, senza discriminazioni, anche da parte di coloro che, a causa di particolari disabilità, necessitano di tecnologie assistive o configurazioni particolari.

Pertanto, l'accessibilità non è una caratteristica esclusiva dei siti web, ma riguarda anche il software, i sistemi operativi e l'hardware.

Disabilità

Con disabilità di intendono tre ampie macro aree:

  1. disabilità fisiche
  2. disabilità tecnologiche
  3. disabilità ambientali

Disabilità fisiche

Disabilità tecnologiche

Disabilità ambientali

Utilizzo in ambienti con condizioni di luce sfavorevoli, oppure rumorosi, etc. Per esempio: Internet point, fiere, chioschi, postazioni in officine meccaniche, ecc.

La prima considerazione da fare è che, nella maggioranza dei casi, la soluzione delle problematiche derivanti da disabilità fisiche comporta automaticamente la soluzione di disabilità di tipo tecnologico oppure ambientale.

Tecnicamente, chi realizza l'accessibilità?

Molto spesso si ritiene che l'accessibilità di un sito sia un fatto puramente tecnico, ossia compito esclusivo di chi realizza materialmente il codice XHTML e CSS. Questo punto di vista può essere causa di fraintendimenti, e di sottovalutazione delle implicazioni progettuali e organizzative.

Infatti, dividendo le figure coinvolte nella creazione di un sito web in 4 ambiti generici:

  1. Grafico: cura l'aspetto visuale e (in partecipazione con l'Architetto) la disposizione degli elementi dell'interfaccia;
  2. Tecnico: realizza il codice (HTML e CSS, programmazione lato server e client, ecc.);
  3. Architetturale: cura l'architettura e la struttura del sito, l'organizzazione dei contenuti, la navigazione e l'etichettatura delle aree;
  4. Redazionale: realizza i contenuti testuali ed iconografici e realizza i collegamenti tra i contenuti stessi;

Possiamo riassumere che:

  1. Le problematiche riguardanti le disabilità della vista devono essere risolte dai reparti tecnico, grafico, architetturale, redazionale (ossia tutti);
  2. Le problematiche riguardanti le disabilità uditive devono essere risolte dai reparti tecnico, architetturale, redazionale;
  3. Le problematiche riguardanti le disabilità motorie devono essere risolte dai reparti tecnico, grafico;
  4. Le problematiche riguardanti le disabilità cognitive devono essere risolte dai reparti architetturale, redazionale.

Infine, occorre ricordare che affrontare l’accessibilità spesso può comportare una revisione dei propri processi aziendali di creazione dei contenuti. Per esempio:

La Legge 4/2004

Divenuta pienamente operativa nell'agosto del 2005, la legge 04/2004 ("Legge Stanca") vieta di stipulare contratti per la realizzazione e la modifica di siti internet (1) che non prevedano il rispetto dei requisiti di accessibilità stabiliti dal D.M. 8 agosto 2005.

(1) - con l'espressione "sito Internet" si intende qualsiasi applicazione realizzata adottando tecnologie internet, ossia il protocollo HTTP (HyperText Transfer Protocol) per il trasferimento dei dati e il linguaggio a marcatori (X)HTML (eXtensible HyperText Markup Language) per la presentazione e la struttura dell'informazione. In tale espressione, pertanto, rientrano anche le applicazioni rese disponibili su reti Intranet o su supporti come CD-ROM o DVD, utilizzabili anche in caso di personal computer non collegato alla rete.

I requisiti tecnici

I requisiti tecnici di accessibilità (stabiliti dal Decreto Ministeriale 8 agosto 2005 - Allegato A) indicano tutta una serie di caratteristiche che il sito internet deve possedere, al fine di poter essere fruito:

I requisiti pertanto riguardano non solo aspetti di tipo tecnico, ma anche contenutistico ed in estrema sintesi sono rivolti a garantire:

A chi si rivolge la Legge sull'Accessibilità?

I destinatari della Lg. 4/2004, ossia coloro che devono applicare la normativa, sono chiaramente indicati all'art.3:

La presente legge si applica alle pubbliche amministrazioni di cui al comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, agli enti pubblici economici, alle aziende private concessionarie di servizi pubblici, alle aziende municipalizzate regionali, agli enti di assistenza e di riabilitazione pubblici, alle aziende di trasporto e di telecomunicazione a prevalente partecipazione di capitale pubblico e alle aziende appaltatrici di servizi informatici.

Le Pubbliche amministrazioni di cui al comma 2 dell'art. 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni sono le seguenti:

Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunita' montane. e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale.

È pertanto opportuno evidenziare che l'ambito di applicazione della normativa non è quindi ridotto alle pubbliche amministrazioni centrali ma coinvolge realtà come gli enti locali, le Camere di Commercio, le Università.