Accessibilità
Per accessibilità si intende la capacità dei sistemi informatici, nelle forme e nei limiti consentiti dalle conoscenze tecnologiche, di erogare servizi e fornire informazioni fruibili, senza discriminazioni, anche da parte di coloro che, a causa di particolari disabilità, necessitano di tecnologie assistive o configurazioni particolari.
A partire dall'agosto del 2005, la legge 04/2004 ("Legge Stanca") è divenuta pienamente operativa. Tale legge vieta alle Pubbliche Amministrazioni di stipulare contratti per la realizzazione e la modifica di siti internet (1) che non prevedano il rispetto dei requisiti di accessibilità stabiliti dal D.M. 8 agosto 2005.
(1) - con l'espressione "sito Internet" si intende qualsiasi applicazione realizzata adottando tecnologie internet, ossia il protocollo HTTP (HyperText Transfer Protocol) per il trasferimento dei dati e il linguaggio a marcatori (X)HTML (eXtensible HyperText Markup Language) per la presentazione e la struttura dell'informazione. In tale espressione, pertanto, rientrano anche le applicazioni rese disponibili su reti Intranet o su supporti come CD-ROM o DVD, utilizzabili anche in caso di personal computer non collegato alla rete.
I requisiti tecnici di accessibilità (stabiliti dal Decreto Ministeriale 8 agosto 2005 - Allegato A) indicano tutta una serie di caratteristiche che il sito internet deve possedere, al fine di poter essere fruito:
- con i principali browser grafici sui diversi sistemi operativi;
- tramite l'uso di lettori di schermo;
- con un browser testuale;
- in caso di disattivazione del caricamento delle immagini;
- in presenza di ingrandimento dei testi;
- in caso di assenza di plugin oppure di disabilitazione di fogli di stile, script e applet;
- con il solo uso della tastiera (o comunque sistemi diversi dal classico dispositivo di puntamento).